CITES

CITES è una sigla che deriva dalle iniziali di Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo di fauna e flora selvatiche), detta anche Convenzione di Washington. Si tratta di un accordo stipulato nel 1975 per regolamentare il commercio internazionale di numerose specie selvatiche di piante e di animali la cui esistenza è messa a rischio dall’indiscriminato prelievo in natura per fini commerciali. Questo trattato ha lo scopo di proteggere la natura contro lo sfruttamento eccessivo, controllando e regolando il commercio delle specie viventi, e di proibire il commercio di quelle a maggior pericolo di estinzione. Quando si acquista o si riceve in dono un animale esotico è importante sapere se si trova in CITES perchè deve essere accompagnato da un certificato in regola. Per conoscere l’elenco delle specie in CITES si può consultare questo sito.

La CITES prevede tre liste, dette “Appendici”, in cui sono elencate le varie specie protette; quasi tutte le specie di tartarughe e di pappagalli rientrano nelle prime due Appendici.

Appendice I

Comprende le specie maggiormente minacciate di estinzione, il cui commercio è regolato in modo molto restrittivo e può avvenire solo in circostanze eccezionali, ottenendo dalle autorità un permesso di esportazione e uno di importazione. Sono in Appendice I molte specie di tartarughe, tra cui Testudo kleinmanni, Astrochelys (Geochelone) radiata e Chelonoidis (Geochelone) niger. Dal 2015 è in Appendice I anche il pappagallo cenerino, Psittacus erithacus.

Testudo kleinmanni

Testudo kleinmanni

Astrochelys radiata

Astrochelys radiata

Chelonoidis (Geochelone) niger

Chelonoidis niger

 

Appendice II

Comprende specie il cui commercio, pur essendo consentito, è regolamentato in modo molto rigido, per salvaguardarle dal pericolo di estinzione. Per queste specie è necessario il permesso di esportazione. Sono in Appendice II le tartarughe mediterranee, Testudo graeca, T. hermanni e T. marginata.

Secondo il mutare delle situazioni, una specie può passare da un’Appendice ad un’altra, e specie precedentemente escluse possono esservi inserite. Per conoscere la situazione aggiornata si può consultare il sito CITES, dove è pubblicato l’intero documento con tutti i regolamenti, nonché le liste aggiornate con tutte le specie e le varie interpretazioni.

È importante tener presente che i soggetti nati in cattività appartenenti a specie inserite in Appendice I possono comunque essere regolarmente venduti e acquistati, purché abbiano la relativa certificazione. È quindi possibile trovare in vendita del tutto legalmente tartarughe di specie rare e protette, come Astrochelys radiata e Chelonoidis (Geochelone) niger.

Appendice III

Comprende specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

 

Il Regolamento CE n° 338/97

Nella Comunità Europea le norme CITES sono messe in pratica da un regolamento comunitario, il Regolamento CE n° 338/97 del 9 dicembre 1996, che comprende diversi Allegati: A, B, C e D, secondo lo stato di conservazione (molto raro, raro, comune, etc.). I primi tre corrispondono all’incirca alle tre Appendici del CITES, ma con qualche importante variazione. Ad esempio, sono in Allegato A non solo le specie di tartarughe dell’Appendice I della CITES, ma anche le tartarughe mediterranee (Testudo hermanni, T. graeca e T. marginata) che sono in Appendice II. La Comunità Europea ha quindi voluto rendere più restrittiva la legislazione che le riguarda.

Le specie in Allegato A non possono essere detenute o vendute (salvo deroghe particolari) a meno che non si tratti di esemplari nati in cattività. Anche in tal caso, per essere venduti, questi esemplari devono essere resi riconoscibili mediante vari mezzi (ad esempio l’inserimento del microchip) e accompagnati sempre dalla relativa documentazione legale. In caso di cessione gratuita sono sufficienti i documenti forniti dall’allevatore. Se si detiene una specie che passa dall’allegato B a quello A è obbligatorio presentare denuncia di detenzione entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei nuovi elenchi, richiedendo il modulo al Corpo Forestale, ed effettuare una marcatura. Ad esempio questo è stato il caso del  pappagallo cinerino, per il quale è subentrato anche l’obbligo di inserimento del microchip.

Tutte le tartarughe di terra (famiglia Testudinidae) a parte le tartarughe mediterranee sono in allegato B. Possono essere regolarmente detenute e vendute, purché possiedano una documentazione ai fini CITES o una copia del verbale di nascita di esemplare nato in cattività in un paese dell’Unione Europea.

È anche importante sapere che, per legge, le tartarughe delle specie mediterranee rientrano nella fauna protetta per la quale è proibita “… qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione, e di uccisione intenzionale, la distruzione e la raccattatura intenzionali delle uova e la loro detenzione, anche se vuote, …la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati…”. Pertanto, secondo la legge, se si trova casualmente una tartaruga mediterranea (Testudo graeca, T. hermanni e T. marginata) non la si può tenere. È possibile però denunciarne il ritrovamento al Corpo Forestale dello Stato e chiederne l’affidamento, se l’ambiente in cui viene rinvenuta non è idoneo alla sua sopravvivenza (ad esempio nei pressi di un centro abitato dove rischia di venire schiacciata dalle automobili), o se viene trovata ferita o malata.

 

Allegato A

Per la regolare detenzione di specie in allegato A al momento dell’acquisto (o comunque scambio o donazione) è necessario richiedere alla persona che cede l’animale questi documenti:

  • Certificato CITES
  • Marcatura corrispondente a quanto riportato sul certificato.

Le marcature ammesse sono di due tipi.

– Per gli uccelli: anello chiuso inamovibile. Solo in caso di certificati risalenti a date precedenti al 2006, è possibile che per gli uccelli sia ammesso anche l’utilizzo del microchip. In ogni caso è fondamentale che l’animale rechi il tipo di marcatura indicato sul certificato CITES.

– Per i mammiferi e i rettili: microchip. Anche per le tartarughe è subentrato l’obbligo di marcatura mediante nanomicrochip dal 1° gennaio 2012.

Chi intende vendere o scambiare animali in Allegato A deve avere il Registro CITES, che si richiede al Corpo Forestale. Non è necessario per chi detiene animali a scopo amatoriale o personale e non intende cederli.

In caso di riproduzione di animali in allegato A il proprietario o detentore deve entro 10 giorni denunciare la nascita dei piccoli all’Ufficio CITES del Corpo Forestale e provvedere alla marcatura come descritto sopra e provvedere ad aggiornare il Registro CITES entro 30 giorni. Anche in questo caso l’obbligo del registro non sussiste per chi non intende cedere gli animali.

In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia, l’utente deve fare domanda, all’Ufficio CITES del CFS di competenza, del Registro CITES di specie vive incluse nell’ Allegato A.

In caso di decesso non è necessario informare l’Ufficio CITES, ma si deve aggiornare il Registro CITES entro 30 giorni.

 

Allegato B

Le specie in allegato B non devono essere denunciate al Corpo Forestale. Per quanto riguarda il commercio, chi cede l’animale deve fornire la documentazione che dimostri l’acquisizione legale dell’esemplare (es: copia del certificato CITES o dichiarazione ai fini CITES riportante numero, paese e data del certificato CITES di importazione, o prova di nascita in cattività quale, la copia della denuncia di nascita o autodichiarazione). La marcatura non è obbligatoria ma è consigliata, perché dimostra la nascita in cattività.

In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia il proprietario deve fare domanda, all’Ufficio CITES del Corpo Forestale di competenza, del Registro CITES di specie incluse nell’ Allegato B. Il registro non serve in caso di detenzione amatoriale di animali che non verranno mai ceduti.

In caso di nascite occorre presentare all’Ufficio CITES la denuncia di nascita entro 10 giorni e aggiornare il Registro CITES, se in possesso, entro 30 giorni.

In caso di cessione il proprietario deve fornire al nuovo proprietario i documenti che provano la legale acquisizione e, in caso di nascita in cattività, un’autodichiarazione riportante i dati della nascita e della denuncia al Corpo Forestale. Deve inoltre aggiornare il Registro CITES di carico e scarico entra 30 giorni. In caso di decesso deve limitarsi ad aggiornare il registro.

Un’altra norma da conoscere riguarda la denuncia del possesso di soggetti delle specie protette (comprese appunto le tartarughe mediterranee) che era necessario effettuare entro il 1995. Ora che è scaduto il termine, non è più possibile “mettersi in regola” se si possiedono tartarughe che non sono state denunciate a suo tempo e il loro possesso non regolare comporta il rischio di una sanzione penale.

Nel 2001 è stato istituito (decreto ministeriale 22/2/2001) l’obbligo di redigere un registro, da richiedere all’ufficio CITES del Corpo Forestale, in cui riportare entro 10 giorni nascite, morti, cessioni gratuite, vendite e acquisizioni. Sono obbligatoriamente tenuti a compilare il registro coloro che hanno nascite di piccoli che intendono cedere, anche gratuitamente, ma non coloro che non hanno nascite o che non intendono cedere i piccoli. In ogni caso, se si possiedono tartarughe mediterranee regolarmente denunciate, le nascite dei loro piccoli devono sempre essere denunciate al Corpo Forestale entro 10 giorni (come pure le morti, la cessione anche gratuita, lo smarrimento, il trasferimento, vale a dire ogni cambiamento che riguarda il gruppo di animali). In caso contrario, si è in teoria passibili di pesanti sanzioni, se vengono effettuati dei controlli.

 

Allegato C

Per gli animali in Allegato C non vi sono adempimenti CITES né obblighi di denuncia o marcatura. Gli adempimenti ai fini CITES devono essere rispettati solo in caso di importazione o esportazione al di fuori dell’Unione Europea.

 

Registro di detenzione

Chiunque effettua attività commerciali con esemplari di specie incluse negli Allegati A e B al Reg. CE 338/92 e chiunque utilizzi, detenga o esponga tali esemplari a scopo di lucro o effettui scambi, cessione, permuta a fini commerciali è obbligato ad avere un apposito registro di detenzione stabilito dal D.M. 08/01/2002. Il registro non è obbligatorio per chi detiene animali senza effettuare le attività citate.

 

Obbligo di applicazione del microchip

L’art 5, comma 5, della Legge n. 150/92 ha introdotto l’obbligo di marcatura, conformemente a standard internazionali, degli esemplari delle specie presenti in Allegato A del Reg. CE 338/97.

In base alla Circolare interministeriale prot. PNM 25893 del 14/12/2011, anche per le specie di testuggini, per le quali era precedentemente prevista l’identificazione fotografica, è obbligatorio applicare un microchip a tutti i soggetti appartenenti alle suddette specie, entro il primo anno di vita (ovvero entro un anno dalla denuncia di nascita in cattività).

Se, al momento dell’applicazione del microchip il veterinario ritiene, eccezionalmente, che l’esemplare sia ancora troppo piccolo, rilascerà un apposito certificato scritto che attesti tale condizione, rimandando la marcatura.

Inserzione del microchip in una tartaruga