Si possono tenere animali in condominio? Nessuno può vietare a un condomino di tenere animali domestici in condominio. Lo ha stabilito l’articolo 1138 del Codice Civile (modificato dalla legge 220/2012) che recita: «le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Non possono neppure vietare al proprietario di usufruire degli spazi comuni con il suo animale. La legge ha effetto anche in caso di regolamenti di condominio già firmati, rendendo nulli eventuali divieti precedentemente sottoscritti.
Potrebbero rimanere dubbi sull’interpretazione del termine “domestici”, in quanto la legge non definisce questo termine, con eventuale esclusione di animali quali i rettili o certi roditori. Logica vuole che per animale domestico si intenda l’animale da compagnia, cioè quello che per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive. Oltre a cani e gatti possono essere compresi conigli, piccoli roditori, uccelli.
I proprietari hanno comunque l’obbligo di rispettare le norme di buon vicinato, in particolare per quanto riguarda la quiete e la pulizia delle zone comuni di passaggio, evitando rumori molesti e cattivi odori. Per quanto riguarda i cani, è d’obbligo il guinzaglio ed eventualmente la museruola.
In caso di odori o rumori molesti, i condomini possono richiedere l’allontanamento degli animali che disturbano.