
La responsabilità dei danni causati da un animale non è solo del suo proprietario, come è logico, ma anche di chi lo detiene o lo accudisce. Alcune sentenze hanno infatti stabilito che “Il detentore di un cane assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale”.
È quindi evidente che chi custodisce un animale o lo detiene temporaneamente a nome del proprietario ne risponde davanti alla legge e si assume quindi una grande responsabilità. Se l’animale causa dei danni a una persona (ad esempio perché la aggredisce o ne provoca la caduta) risponde dei danni che provoca per omessa custodia, anche se non ne ha la proprietà. Per il Codice civile “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. “Chi se ne serve” cioè il detentore risponde quindi come se fosse il proprietario.
Sia il proprietario che il detentore rispondono personalmente anche se affidano l’animale a una persona che non è in grado di gestire l’animale, o per inesperienza o per incapacità fisica (pensiamo a un bambino che porta a passeggio un cane disubbidiente e iperattivo o un cane di grande taglia che facilmente può sfuggirli di mano).
Ogni volta che si accetta di tenere in custodia un animale occorre quindi prendere ogni precauzione perché questo non scappi, non aggredisca e non provochi danni, in quanto se ne risponde personalmente. Inoltre un proprietario deve affidare in custodia un animale solo a una persona in grado di prendersene cura in modo responsabile e di saperlo custodire e controllare.